Allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, l'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (la stessa istitutiva dell'Autorità), dispone che i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito Co.re.com.) operino come organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il dettato normativo, in particolare, recita: "riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi.
L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati… L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni".
Con delibera n. 52/99/CONS l'Autorità ha individuato gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, all'organizzazione e al finanziamento dei suddetti Comitati regionali affinché possano proficuamente esercitare le funzioni delegate mentre le materie di propria competenza delegabili ai Co.re.com. sono state riportate nel regolamento approvato con delibera n. 53/99/CONS.
Ad oggi tutte le Regioni hanno emanato le leggi istitutive dei Co.re.com. e hanno provveduto a nominarne i Presidenti ed i componenti.
Dal 1° gennaio 2023, a seguito dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome- Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, è entrato in vigore l’Accordo Quadro 2023 che sostituisce quello risalente al 2018.
Il nuovo Accordo, formalizzato con l’adozione della delibera n. 427/22/CONS, sugella un rinnovato patto di fiducia tra Agcom e Co.re.com ed ha una durata quinquennale. L’Accordo definisce ed aggiorna la cornice giuridica entro la quale saranno svolte a livello locale le funzioni delegate, anche in considerazione delle modifiche normative intervenute negli anni.
Le attività delegate a ciascun Co.re.com. sono individuate mediante la stipula di apposite Convenzioni bilaterali tra l’Autorità e le Regioni, che richiamano il presente Accordo Quadro nel rispetto della normativa vigente.
Le materie delegate ai sensi dell’Accordo Quadro sono:
- tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di media education decentrate sul territorio nazionale.
- esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- vigilanza relativa alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti
- definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica;
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA.
- gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione
Agcom ha emanato delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. che garantiscono l'armonizzazione del sistema, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo in capo all'Autorità, e facilitano l'applicazione uniforme delle funzioni stesse su tutto il territorio nazionale.